parte di arma:
La nuova norma Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
G.U. n. 288 del 10/12/2010 prevede quanto segue:
“ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata ad espellere o puo'
essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un
combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato
idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante
l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle
sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata;
b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) “tracciabilita”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) "intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori;
g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.
- data 2023